Art. 7

LEGGE 21 aprile 1962, n. 181

In vigore dal 18 mag 1962
Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente: "I rappresentanti di cui alle lettere o) e p) del primo comma e gli invitati ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto partecipano alle adunanze a titolo consultivo, senza diritto di voto".
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