Art. 9

LEGGE 21 aprile 1962, n. 181

In vigore dal 18 mag 1962
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO - TREMELLONI - TRABUCCHI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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