Art. 9
LEGGE 21 aprile 1962, n. 181
In vigore dal 18 mag 1962
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO - TREMELLONI - TRABUCCHI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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