Art. 5
LEGGE 21 aprile 1962, n. 181
In vigore dal 18 mag 1962
Il Ministero dei lavori pubblici e l'A.N.A.S. sono autorizzati ad impegnare per gli esercizi successivi a quello di competenza, in misura non eccedente i quattro, le somme rispettivamente autorizzate ai sensi del precedente .
Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.
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