Art. 3

LEGGE 21 aprile 1962, n. 181

In vigore dal 18 mag 1962
L'ultimo capoverso della lettera a) dell'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente: "Per gli esercizi successivi ai 1961-62 il contributo non sarà inferiore, per ciascun esercizio, a quello dello esercizio precedente, aumentato di una quota pari al 2,2 per cento dell'introito complessivo delle imposizioni sopracitate nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza".
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