Art. 5

LEGGE 2 aprile 1962, n. 171

In vigore dal 3 mag 1962
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - RUMOR - BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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