Art. 5
LEGGE 2 aprile 1962, n. 171
In vigore dal 3 mag 1962
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - RUMOR - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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