Art. 3

LEGGE 2 aprile 1962, n. 171

In vigore dal 3 mag 1962
La presente legge non si applica ai contratti aventi ad oggetto terreni destinati alla silvicoltura, ed ai contratti nei quali la locazione del suolo sia disgiunta da quella del soprasuolo, semprechè ciò sia conforme agli usi localmente praticati.
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