Art. 4
LEGGE 2 aprile 1962, n. 171
In vigore dal 3 mag 1962
Salvo quanto previsto dall', è nullo di diritto qualunque patto in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-04-02;171#art-4