Art. 1
LEGGE 2 aprile 1962, n. 171
In vigore dal 3 mag 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
A partire dall'annata agraria successiva alla pubblicazione della, presente legge, l'affittuario dei fondi rustici, salvo norme, clausole o consuetudini a lui più favorevoli, ha diritto ad una quota non inferiore al 50 per cento del valore dell'incremento delle colture legnose destinate ad utilizzazione industriale di piante di alto fusto, a rapido sviluppo, esistenti sul fondo, escluse le piante da frutto.
Il suddetto valore viene liquidato alla cessazione del contratto o al momento della utilizzazione delle piante, quando a questa si proceda durante il corso dell'affitto.
Per i contratti in corso, resta fermo il canone d'affitto vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
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