Art. 7
LEGGE 9 gennaio 1962, n. 1
In vigore dal 21 giu 1978
(Limiti di applicazione del credito navale)
Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale, ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, alle navi da pesca e per il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate nonchè alle navi destinate ad attività di ricerca o industriali
.
Sono comunque escluse:
a) le navi idonee esclusivamente a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade;
b) le navi idonee esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare;
c) le navi da diporto e quelle costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti.
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