Art. 7

LEGGE 9 gennaio 1962, n. 1

In vigore dal 21 giu 1978
(Limiti di applicazione del credito navale) Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale, ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, alle navi da pesca e per il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate nonchè alle navi destinate ad attività di ricerca o industriali . Sono comunque escluse: a) le navi idonee esclusivamente a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade; b) le navi idonee esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare; c) le navi da diporto e quelle costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti.
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urn:nir:stato:legge:1962-01-09;1#art-7

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