Art. 5
LEGGE 9 gennaio 1962, n. 1
In vigore dal 3 feb 1962
(Condizioni per il mantenimento del contributo di interesse)
Le navi di nuova costruzione per le quali sia stato assunto dal Ministero della marina mercantile l'onere della corresponsione del contributo di interesse ai sensi dell', devono essere inscritte nei registri previsti dall'articolo 146 del Codice della navigazione nel termine stabilito dal Ministro per la marina mercantile. Tale termine può essere prorogato dal Ministro per la marina mercantile nel caso di ritardi non imputabili agli interessati.
Durante il periodo di ammortamento dei finanziamenti concessi per i lavori di cui al precedente articolo 2, le navi non possono essere vendute a persone, enti o società non aventi i requisiti per essere proprietari di navi italiane, non possono essere in qualsiasi altro modo trasferite alla bandiera estera e devono essere inscritte nella più alta classe del Registro italiano Navale.
Qualora non siano osservate le condizioni previste dai commi precedenti ha luogo la decadenza, dalla corresponsione del contributo di interesse con decorrenza:
a) dalla data di inizio del pagamento del contributo stesso per le navi di nuova costruzione che non siano inscritte nei registri nel termine previsto dal primo comma;
b) dalla data della perdita dei requisiti di nazionalità nella ipotesi di cui al secondo comma.
In caso di perdita totale o abbandono della nave, accettato dagli assicuratori, per naufragio o altro evento, la corresponsione del contributo cessa dalla data di effettiva liquidazione della relativa indennità di assicurazione, con il termine massimo di due anni dal giorno del sinistro.
Il Ministro per la marina mercantile può disporre, con proprio decreto, la decadenza dall'ulteriore pagamento del contributo di interesse, nel caso in cui le navi, nel periodo di corresponsione del contributo, cessino di essere inscritte, salvo casi di forza maggiore, nella più alta classe del Registro italiano Navale.
In caso di estinzione anticipata volontaria del mutuo ovvero di fallimento dell'impresa, mutuataria, l'erogazione del contributo di interesse cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.
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