Art. 10

LEGGE 9 gennaio 1962, n. 1

In vigore dal 3 feb 1962
(Integrazione del Comitato di gestione per le operazioni di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635) Il Comitato che sovrintende alla gestione delle operazioni di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635, è integrato con un rappresentante designato dal Ministro per la marina mercantile. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - JERVOLINO - PELLA - TRABUCCHI - TAVIANI - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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