Art. 10
LEGGE 9 gennaio 1962, n. 1
In vigore dal 3 feb 1962
(Integrazione del Comitato di gestione per le operazioni
di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635)
Il Comitato che sovrintende alla gestione delle operazioni di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635, è integrato con un rappresentante designato dal Ministro per la marina mercantile.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - JERVOLINO - PELLA - TRABUCCHI -
TAVIANI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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