Art. 6

LEGGE 9 gennaio 1962, n. 1

In vigore dal 3 feb 1962
(Facilitazioni fiscali) Gli atti relativi al pagamento dilazionato di parte del prezzo della costruzione o della trasformazione o dell'ammodernamento della nave, che i cantieri navali, ad integrazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, concedessero agli armatori, nonchè le conseguenti iscrizioni di garanzie e privilegi e le successive cancellazioni, sono sottoposti al pagamento della tassa fissa di lire 200 e vanno esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi corrispondenti.
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