Art. 42
LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264
In vigore dal 27 dic 1961
Norme incompatibili - Onere
Per quanto non previsto dalla presente legge e che non sia in contrasto con la medesima si applicano la disposizioni vigenti.
La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961, salvo per quanto riguarda le norme dell' e l'attribuzione dei relativi posti, che avranno effetto dalla entrata in vigore della presente legge.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione dello stanziamento del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio, destinato a sopperire ad oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli:
GONELLA
Storico versioni
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