Art. 41

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

In vigore dal 27 dic 1961
Riduzione di anzianità I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1965, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà - e comunque per un massimo di trenta mesi - dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio ed al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.
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