Art. 42 · LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

Art. 42

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

In vigore dal 27 dic 1961
Norme incompatibili - Onere Per quanto non previsto dalla presente legge e che non sia in contrasto con la medesima si applicano la disposizioni vigenti. La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961, salvo per quanto riguarda le norme dell' e l'attribuzione dei relativi posti, che avranno effetto dalla entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione dello stanziamento del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio, destinato a sopperire ad oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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