Art. 2

In vigore dal 23 gen 1962
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all' dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, all' della Convenzione finanziaria e all' dell'Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.
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urn:nir:stato:legge:1961-12-01;1376#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note; b) Convenzione finanziaria; c) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra. — Testo vigente | Portale Normativo