Art. 1
In vigore dal 23 gen 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960:
a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note.
b) Convenzione finanziaria.
c) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.
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Prourn:nir:stato:legge:1961-12-01;1376#art-1