Art. 1

In vigore dal 23 gen 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note. b) Convenzione finanziaria. c) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.
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urn:nir:stato:legge:1961-12-01;1376#art-1

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