Art. 3

In vigore dal 23 gen 1962
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione di lire 300 milioni del tondo iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e per l'esercizio 1961-62, mediante riduzione di lire 450 milioni del fondo iscritto al corrispondente capitolo 546. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - SCELBA - PELLA - TAVIANI - TRABUCCHI - ZACCAGNINI - RUMOR Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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