Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 gen 1962
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all' dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, all' della Convenzione finanziaria e all' dell'Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.
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urn:nir:stato:legge:1961-12-01;1376#art-2