Art. 19
LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216
In vigore dal 17 dic 1961 al 31 dic 2026
Non possono essere dichiarate efficaci nel territorio della Repubblica le sentenze di autorità giudiziarie straniere o di arbitri stranieri relative a contestazioni derivanti dalle operazioni indicate negli della presente legge se non venga esibito il certificato comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta e dell'eventuale sopratassa.
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