Art. 17

LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216

In vigore dal 17 dic 1961 al 31 dic 2026
Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sui contraenti per le somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia. Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle ricevute relative deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma preciso delle imposte rimborsate dal contraente.
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