Art. 18
LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216
In vigore dal 17 dic 1961 al 31 dic 2026
È fatto divieto ai magistrati di ogni giurisdizione ed agli arbitri di pronunciare sentenze e di emettere decreti o provvedimenti sulla presentazione ed in relazione a contratti di assicurazione, di riassicurazione o di rendita vitalizia soggetti ad imposta a norma della presente legge, per i quali non sia stata regolarmente pagata imposta dovuta e l'eventuale sopratassa.
In caso di giustificata necessità ed urgenza, il giudice può unicamente adottare provvedimenti per la conservazione delle cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria l'atto scritto per darne pronta comunicazione all'Ufficio del registro.
La prova del regolare pagamento dell'imposta può essere data con qualsiasi mezzo.
Le disposizioni proibitive di questo articolo non si applicano ai procedimenti penali ed alla materiale descrizione di documenti negli inventari ed in altri atti conservativi.
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