Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 17 dic 1961 al 31 dic 2026
Non possono essere dichiarate efficaci nel territorio della Repubblica le sentenze di autorità giudiziarie straniere o di arbitri stranieri relative a contestazioni derivanti dalle operazioni indicate negli della presente legge se non venga esibito il certificato comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta e dell'eventuale sopratassa.
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