Art. 7

LEGGE 23 ottobre 1961, n. 1165

In vigore dal 1 dic 1961
Possono essere istituiti, con provvedimento del Commissario del Governo in Trento, d'intesa col provveditore agli studi della provincia di Bolzano o di Trento, ed approvato dal Ministro per il tesoro, corsi facoltativi di lingua tedesca per il personale di cui all'.
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