Art. 9
LEGGE 23 ottobre 1961, n. 1165
In vigore dal 1 dic 1961
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, si farà fronte a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 388 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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