Art. 5
LEGGE 23 ottobre 1961, n. 1165
In vigore dal 1 dic 1961
L'indennità istituita con la presente legge decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il personale abbia superato le prove d'esame, ovvero ottenuta l'attestazione di cui all'ultimo comma del precedente .
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