Art. 1
LEGGE 23 ottobre 1961, n. 1165
In vigore dal 9 giu 2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Ferme restando le disposizioni dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi
vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua
tedesca, ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai
dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni
con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario è
della Corte dei conti, ed agli appartenenti, noti di leva, alle Forze
armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella
provincia di Bolzano o gli Uffici sedenti in Trento e aventi
competenza regionale, che abbiano superato l'esame o ottenuta
l'attestazione di cui all' della presente legge, viene
attribuita un'indennità speciale di seconda lingua, cumulabile con
tutte le altre indennità, nelle seguenti misure:
a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli
ufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 80.0000
b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate. . 25.000
c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i
sottufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000
d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli
operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali
e per il rimanente personale militare. . . . . . . . . . . . . 18.000
Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, non è computabile
agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta
durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od
uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente
articolo.(2)(3)(4)
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