Art. 1 · LEGGE 23 ottobre 1961, n. 1165

Art. 1

LEGGE 23 ottobre 1961, n. 1165

In vigore dal 9 giu 2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Ferme restando le disposizioni dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca, ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario è della Corte dei conti, ed agli appartenenti, noti di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o gli Uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame o ottenuta l'attestazione di cui all' della presente legge, viene attribuita un'indennità speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennità, nelle seguenti misure: a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 80.0000 b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate. . 25.000 c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare. . . . . . . . . . . . . 18.000 Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo.(2)(3)(4)
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