Art. 22

LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038

In vigore dal 19 ott 1961
Sono soppressi i settori costituiti nella Cassa unica per gli assegni familiari dalle norme anteriori alla presente legge e le loro attività e passività sono devolute alla gestione unica istituita con la presente legge. Sono abrogati i limiti massimi della retribuzione previsti dalle norme anteriori alla presente legge ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari. Restano in vigore i limiti minimi previsti agli stessi fini dalle norme vigenti. Per le categorie di cui alla tabella B annessa alla presente legge detto limite minimo è stabilito in lire 600 giornaliere. Il salario convenzionale previsto nel primo comma dell' della legge 13 marzo 1958, n. 250, è elevato a lire 500 giornaliere.
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