Art. 24

LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038

In vigore dal 19 ott 1961
Il contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria è fissato con la stessa decorrenza di cui al successivo ; secondo comma della presente legge nella misura dello 0,20 per cento della retribuzione, determinata nei modi e nei limiti stabiliti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.
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