Art. 25

LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038

In vigore dal 30 apr 1968
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La nuova misura degli assegni e dei contributi di cui alle tabelle annesse alla presente legge si applica dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge. Per i lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici della agricoltura le prestazioni, saranno corrisposte nella misura prevista dalla tabella A) annessa alla presente legge a decorrere dal 1 luglio 1961. Dalla data di applicazione di cui al secondo comma del presente articolo, e limitatamente al 30 giugno 1964, sono stabiliti ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, un massimale retributivo pari a lire 2.000 giornaliere per le aziende classificate commerciali secondo la vigente legislazione previdenziale, nonchè per le aziende classificate artigiane ai sensi del decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive modificazioni ed integrazioni ed un massimale pari a lire 2.500 giornaliere per tutte le altre aziende. (1) (2) (3) (4) Per le aziende classificate artigiane secondo le norme del precedente comma fino al 30 giugno 1964 il contributo è calcolato sulla retribuzione effettiva lorda, dedotta una somma giornaliera, come dalla tabella D) annessa alla presente legge. (1) (2) (3) (4) A decorrere dal 1 luglio 1964 il pagamento di tutti i contributi previsti dal presente articolo e dalle tabelle annesse alla legge sarà effettuato sull'intera retribuzione, escluso ogni massimale ed ogni deduzione. (1) (2)
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