Art. 17

LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038

In vigore dal 19 ott 1961
L'articolo 67 del predetto testo unico è così modificato: "Agli impiegati e dirigenti di aziende agricole, al personale che risulti occupato in attività agrarie ed in lavorazioni connesse, complementari od accessorie per le quali non si applichi la procedura stabilita per il versamento dei contributi dai provvedimenti di attuazione del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, nonchè al personale dipendente da datori di lavoro tenuti ad applicare la tabella A per effetto del decreto emanato a norma degli articoli 34 e 81 del presente testo unico, gli assegni familiari sono corrisposti secondo le norme di cui agli articoli seguenti".
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