Art. 16

LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038

In vigore dal 19 ott 1961
Le parole "Nel settore dell'agricoltura" contenute nell'articolo 65 del predetto testo unico sono sostituite dalle seguenti: "Per l'agricoltura".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-10-17;1038#art-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo