Art. 24

LEGGE 22 luglio 1961, n. 628

In vigore dal 11 ago 1961
I posti delle qualifiche iniziali dei singoli ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'ispettorato del lavoro, che risultino disponibili dopo che siano stati indetti i concorsi previsti dagli della presente legge, non potranno essere conferiti mediante pubblico concorso se non per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati dei relativi ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e degli impiegati non di ruolo della categoria corrispondente che alla data del decreto con cui si bandisce il concorso non abbiano ancora maturato l'anzianità necessaria per ottenere l'immissione nei ruoli aggiunti. Gli impiegati dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che ne facciano domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici di cui alle annesse tabelle A e B, in corrispondenza della qualifica rivestita all'atto della domanda, dopo l'ultimo impiegato della qualifica stessa, nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica a tutti, gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo comma quinto. Gli inquadramenti di cui sopra, che risultino eccedenti il numero dei posti conferibili ai sensi del precedente comma primo, saranno disposti in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze. Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell' del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine indicato nel comma precedente, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ai sensi del comma anzidetto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti. Gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio per legittimo atto di nomina presso l'Amministrazione centrale o presso l'Ispettorato del lavoro e che successivamente alla data stessa conseguano l'inquadramento nei predetti ruoli aggiunti, potranno essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con le modalità stabilite al secondo comma del presente articolo, decorrendo il termine per la presentazione delle domande dalla data di compimento dell'anzianità utile per il collocamento nei ruoli aggiunti. Il personale collocato nei ruoli organici della carriera di concetto e della carriera esecutiva ai sensi del secondo comma del presente articolo potrà conseguire la promozione rispettivamente alle qualifiche di ispettore e di archivista o equiparate soltanto per la parte dei posti disponibili nelle qualifiche stesse che risulti eccedente rispetto al numero degli impiegati delle qualifiche inferiori che alla data di entrata in vigore della presente legge già appartengono ai rispettivi ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per le promozioni alle qualifiche di usciere capo e di agente tecnico capo.
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