Art. 28
LEGGE 22 luglio 1961, n. 628
In vigore dal 11 ago 1961
Nella prima attuazione della presente legge e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i periodi di anzianità per le promozioni per scrutinio, per merito comparativo o per merito assoluto, per le promozioni a scelta, nonchè per le promozioni mediante esami, fissati dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono ridotti di un terzo, nei confronti degli impiegati inquadrati nei ruoli di cui alle annesse tabelle A, B, C e D.
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