Art. 31

LEGGE 22 luglio 1961, n. 628

In vigore dal 11 ago 1961
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto, con decreto del Presidente della Repubblica sui proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, alla ripartizione dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il trattamento economico del personale assegnato al Ministero dell'industria e del commercio in base al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.
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