Art. 6

LEGGE 22 luglio 1961, n. 628

In vigore dal 11 ago 1961
Alle spese occorrenti per il funzionamento dello Ispettorato del lavoro, comprese quelle derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i mezzi e con le modalità, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
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