Art. 7
LEGGE 22 luglio 1961, n. 628
In vigore dal 11 ago 1961
Alla direzione degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro sono preposti impiegati della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, che rivestano, rispettivamente, qualifica non inferiore ad ispettore capo e ad ispettore superiore.
Alla direzione dell'ispettorato medico centrale è preposto un impiegato della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro munito della laurea in medicina, che rivesta qualifica non inferiore ad ispettore capo.
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