Art. 9

LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

In vigore dal 14 giu 1961
Per ciascuna ora di lavoro straordinario è corrisposto al personale di ruolo e non di ruolo un compenso la cui misura è data rispettivamente, per ogni qualifica e categoria, dall'importo dello stipendio iniziale spettante per ciascuna giornata diviso per il numero delle ore dell'orario d'obbligo. Tale compenso orario è aumentato del quindici per cento per le prestazioni straordinarie rese nei giorni feriali e del venticinque per cento per quelle rese nei giorni festivi semprechè non si tratti di lavoro compensativo.
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