Art. 5

LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

In vigore dal 14 giu 1961
Ai fini della corresponsione delle indennità di cui ai precedenti , gli interessati dovranno curare che su apposito libretto siano apposti i prescritti visti ed annotata da parte degli uffici poste e telegrafi delle stazioni ferroviarie, dei capi zona e delle autorità a ciò autorizzate, l'ora di presentazione. Per i lavori nelle squadre il visto dovrà essere rilasciato dal dirigente di squadra.
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