Art. 6

LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

In vigore dal 14 giu 1961
L'indennità di missione è concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato per subire una visita medico-fiscale, in località diversa da quella della sua residenza. Al personale chiamato quale testimonio per istruttoria in procedimenti penali o alle udienze per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di missione, dedotta la somma, liquidata dall'autorità giudiziaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-05-27;465#art-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo