Art. 3

LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

In vigore dal 23 apr 1965
Al personale di, cui all' comandato a prestare servizio, nella circoscrizione del circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza, per lavori di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure: Fra Fra le ore 6 le ore 22 e le 22 e le 6 lire lire Agenti tecnici superiori, agenti tecnici di prima e seconda classe, capi operai ed operai permanenti e temporanei di prima categoria............................. 120 250 Rimanente personale........................... 105 225 Nel computo della durata si calcola tutto il periodo di tempo trascorso a disposizione dell'Amministrazione, dal momento della presentazione al Circolo o alla Zona sino al momento del rientro. Il periodo di tempo occorrente per la refezione si calcola soltanto se trattasi di una durata complessiva superiore alle cinque ore. Qualora l'orario computato come nel precedente comma secondo superi l'orario di obbligo giornaliero, spetta al personale anzidetto, anche il compenso straordinario, in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente detto orario d'obbligo. La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata è cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione delle indennità previste dal presente articolo. Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca rimozione dei guasti lungo le linee, è attribuito un compenso di lire 150 per ogni giorno nel quale, per almeno due ore, sono applicati in detto incarico .
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