Art. 27

LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

In vigore dal 14 giu 1961
A tutti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comunque denominati, che prestano servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dal Ministero della sanità, è concessa, un'indennità giornaliera di lire ventisette. Agli operai giornalieri tale indennità, è concessa per le giornate per le quali spetta ad essi la paga.
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