Art. 23

LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

In vigore dal 14 giu 1961
Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nominati interpreti di lingue estere e traduttori, compete una indennità mensile di lire seimilacinquecento. Per la conoscenza di ciascuna lingua, oltre la prima compete un compenso suppletivo di lire duemilaseicento mensili. Le indennità predette non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio e quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio. Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che, previ accertamenti, risulti aver conoscenza di lingue estere, è corrisposto un compenso speciale di lire centosessanta per ogni giornata di servizio prestato nelle sale interurbane sui posti di lavoro delle linee dirette internazionali, nonchè negli uffici internazionali in territorio metropolitano. La stessa indennità giornaliera spetta agli operatori telegrafici, radiotelegrafici e radiotelefonici che, previ accertamenti circa la conoscenza di lingue estere, risultino in servizio sui circuiti internazionali, nonchè al personale telefonico abilitato al servizio con l'estero. Gli accertamenti sono disposti dall'Amministrazione e consistono in una conversazione da sostenersi con un insegnante di lingua. Coloro che sono in possesso del brevetto internazionale di telegrafia sono esonerati dalla prova.
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