Art. 22

LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

In vigore dal 14 giu 1961
Al personale dei ruoli tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alle tabelle C, E e G dell'allegato 2 alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, addetto alla progettazione, esecuzione, collaudo, controllo, esercizio e manutenzione degli autocommutatori, delle linee aeree in alta frequenza, dei cavi terrestri e sottomarini, delle apparecchiature a frequenza vettrice, delle stazioni amplificatrici, delle centrali interurbane, delle officine telefoniche, delle centrali di energia e dei ponti radio è concessa per ogni giorno di effettivo servizio, una indennità speciale nelle seguenti misure: per il personale con coefficiente 340 ed oltre lire 300; per il personale con coefficiente 284 e 240 lire 250; per il personale restante lire 200. L'aliquota di lire trecento compete altresì al personale con coefficiente inferiore a 340 incaricato della dirigenza delle stazioni amplificatrici, di quelle dei ponti radio e delle stazioni radio, delle centrali e degli autocommutatori interurbani, dell'officina telefonica centrale, nonchè agli aiuto dirigenti delle stazioni, centrali e autocommutatori telefonici nelle sedi in cui l'assegno li prevede, ed ai soprintendenti delle squadre di manutenzione esterna della rete telefonica (addetti al cavo). L'indennità nelle misure previste dal primo comma compete anche al personale che pur non appartenendo ai ruoli tecnici svolge le mansioni indicate allo stesso primo comma. Nel riguardi del personale addetto alla progettazione, esecuzione, collaudo, controllo, esercizio e manutenzione degli impianti per i quali sono richieste particolari cognizioni tecniche, le indennità di cui ai precedenti commi possono essere maggiorate, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni fino ad un massimo del cento per cento in relazione alla complessità degli impianti stessi. Nei confronti del personale tecnico in servizio in località particolarmente disagiate, situate a notevole distanza dagli abitati, le indennità base previste dal presente articolo possono essere maggiorate fino ad un massimo del duecento per cento. Al restante personale di ruolo, non di ruolo e salariato pure in servizio nelle dette località può essere concessa, in luogo della maggiorazione di cui al precedente comma, una indennità in misura variante fino ad un massimo di lire trecento per ogni giornata di effettiva prestazione. Ai fini dell'applicazione dei due precedenti commi le località, nonchè le misure della maggiorazione e delle indennità spettanti verranno fissate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.
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