Art. 25

LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

In vigore dal 14 giu 1961
Al personale addetto al servizio di operatore radiotelegrafico è concesso un premio di cointeressenza di lire, quindici per ogni radiotelegramma trasmesso e ricevute in morse o in fonia. Ai dirigenti e ai capiturno è concesso mensilmente un premio di cointeressenza pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alle rispettive stazioni. Il premio spettante al personale di cui al primo comma non può superare mensilmente la somma di lire tremilanovecento.
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