Art. 11

LEGGE 10 febbraio 1961, n. 66

In vigore dal 24 mar 1961
Mediante regolamento organico da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da sottoporre all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanità e col Ministro per il tesoro, sono stabilite le norme di assunzione e lo stato giuridico, nonchè la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività di servizio e di quiescenza del personale, ivi compreso il direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali dell'istituto medesimo.
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