Art. 6

LEGGE 10 febbraio 1961, n. 66

In vigore dal 24 mar 1961
La Giunta esecutiva è composta: a) dal presidente; b) dai rappresentanti dei Ministeri di cui ai n. 1) dell'; c) da due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 2) dell'; d) da due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 3) dell'; e) da un consigliere scelto dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 4) dell'; f) da un consigliere scelto dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 5) dell'. La Giunta esecutiva ha il compito di coadiuvare il presidente per il conseguimento dei fini dell'Istituto secondo le direttive del Consiglio di amministrazione; di predisporre i bilanci; di esaminare le proposte del Consiglio di amministrazione; di esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio di amministrazione salvo ratifica di questo alla sua prima riunione successiva.
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