Art. 12
LEGGE 10 febbraio 1961, n. 66
In vigore dal 24 mar 1961
Agli scopi indicati dall' l'Istituto provvede:
con contributo degli Enti previdenziali rappresentati nel Consiglio di amministrazione;
con le rendite del suo patrimonio;
con i contributi volontari di enti e di privati;
con i proventi delle attività da esso esplicate.
Il contributo degli Enti previdenziali è determinato nella misura di lire centoventicinque milioni per ciascuno degli esercizi 1961 e 1962. Per gli esercizi successivi il contributo predetto è determinato annualmente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, a seguito di presentazione del bilancio di previsione, entro il 31 ottobre, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
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