Art. 13
LEGGE 10 febbraio 1961, n. 66
In vigore dal 24 mar 1961
L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Per ogni esercizio devono essere compilati: il bilancio preventivo ai sensi del precedente articolo ed il conto consuntivo, che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio sindacale, il quale riferirà su di essi, con apposita relazione, al Consiglio di amministrazione.
I bilanci devono essere deliberati dal Consiglio d'amministrazione tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio, per il preventivo, e tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio stesso per il consuntivo.
Entro un mese dalle relative delibere i bilanci devono essere trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero della sanità ed al Ministero del tesoro.
Detti bilanci sono approvati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità e col Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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